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STATUTO

Lo statuto dell'UPL é stato approvato dall'Assemblea Generale del 7/11/2005.

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Art. 1 Istituzione e sede
Art. 2 Scopi
Art. 3 Organi
Art. 4 Assemblea generale
Art. 5 Compiti dell'assemblea generale
Art. 6 Convocazione e riunione dell'assemblea generale
Art. 7 Il Consiglio direttivo
Art. 8 L'ufficio di Presidenza
Art. 9 Il Presidente
Art. 10 Il Collegio dei revisori dei conti
Art. 11 Il Direttore e la Segreteria Tecnica dell'UPL
Art. 12 Il Segretario del Consiglio direttivo e dell'Assemblea generale dell'UPL
Art. 13 Gruppi di lavoro
Art. 14 Consulta dei Presidenti dei Consigli
Art. 15 L'esercizio finanziario
Art. 16 Presa d'atto dello Statuto

Art. 1 Istituzione e sede
E' istituita l'Unione regionale delle Province Lombarde, denominata Unione Province Lombarde (di seguito UPL). L'UPL ha sede presso la Provincia di Milano che mette a disposizione spazi adeguati.
Gli organi collegiali dell'Unione possono essere convocati anche presso la sede di altre Province della Lombardia.
L'UPL ha natura giuridica di associazione non riconosciuta, senza scopo di lucro.
   
Art. 2 Scopi
L’Unione concorre, sulla base di idonee forme di coordinamento, alla definizione e all'attuazione degli indirizzi stabiliti dall'Unione nazionale.
L'UPL promuove e potenzia, nel rispetto dell'autonomia delle associate, l'attività delle Province Lombarde sulla base degli indirizzi indicati dalla legislazione sulle autonomie locali.
L'Unione rappresenta nei confronti della Regione e delle sue Amministrazioni periferiche le istanze politiche e programmatiche delle Province lombarde, predisponendo anche le opportune azioni di collegamento con gli altri organismi rappresentativi degli enti locali lombardi.
Ai fini indicati nei commi precedenti, l'Unione intraprende altresì tutte le iniziative di ricerca, di studio, di divulgazione, che consentono di stimolare la crescita, nel quadro della valorizzazione complessiva delle autonomie locali, delle Province lombarde sotto i profili dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa.
In particolare convoca convegni di studio per la trattazione di temi specifici al settore e nomina esperti e commissioni, temporanee e permanenti, per lo studio di determinati problemi.
   
Art. 3 Organi
Sono organi dell'UPL:

a) l'Assemblea generale
b) il Consiglio direttivo
c) l'Ufficio di Presidenza
d) il Presidente

La durata in carica di tali organi coincide con quella dell'Assemblea generale e pertanto fino alla successiva Assemblea da convocarsi entro 120 giorni dalla consultazione amministrativa generale.
Essere consigliere provinciale o metropolitano o assessore è condizione preliminare e necessaria per poter far parte di qualsiasi organo dell'UPL.
La carica di membro di uno degli organi dell'Unione si perde cessando dalle funzioni di consigliere provinciale o metropolitano o di assessore.
   
Art. 4 Assemblea generale
L'Assemblea generale dell'Unione è costituita:

a) dai Presidenti delle Province lombarde e dal Presidente della città metropolitana milanese;
b) da una rappresentanza di ciascun consiglio provinciale composta da 3-4-5-7 membri rispettivamente per i consigli formati da 24-30-36-45 consiglieri.
c) dai Presidenti dei Consigli provinciali;
Per la nomina di detti membri ciascun consigliere può votare un solo nominativo e risultano eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto l'anziano.
L'Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta ogni anno.
Può essere convocata in via straordinaria per decisione dell'Ufficio di Presidenza o su richiesta di almeno sei Presidenti di Province lombarde.
   
Art. 5 Compiti dell'Assemblea generale
L'Assemblea generale:

a) determina gli indirizzi politici e programmatici dell'azione dell'UPL;
b) approva le modifiche dello Statuto;
c) tratta di ogni argomento che le venga sottoposto dal Presidente o proposto congiuntamente dai membri dell'Assemblea appartenenti alla stessa Provincia;
d) nomina il collegio dei revisori dei conti
e) nomina i consiglieri provinciali delegati all'Assemblea generale dell'UPI.
   
Art. 6 Convocazione e riunione dell'Assemblea generale
L'Assemblea è convocata dal Presidente per mezzo di avviso contenente l'ordine del giorno spedito almeno 15 giorni prima della data di riunione.
Le Province associate che intendono proporre l'inserimento di argomenti nell'ordine del giorno dell'Assemblea devono far pervenire la richiesta, redatta secondo le modalità di cui alla lettera c) del precedente art. 5, al Presidente almeno dieci giorni prima della data di riunione e il presidente dovrà darne notizia agli organi prima della data dell'Assemblea.
L'Assemblea, prima di dare inizio alla trattazione dell'Ordine del giorno, elegge un presidente. Non può essere eletto Presidente dell'Assemblea chi è membro del Consiglio direttivo. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea è necessario l'intervento di un terzo dei membri aventi diritto al voto; le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.
Tutte le votazioni sono palesi, ad eccezione di quelle concernenti questioni di carattere personale, per le quali si procederà a votazione segreta.
   
Art. 7 Il Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo è composto dai Presidenti delle Province aderenti all'Unione.
Al Consiglio Direttivo partecipano tre componenti nominati dalla Consulta dei Presidenti dei Consigli provinciali, di cui all’art. 14.
Il Consiglio direttivo dura in carica per il periodo di cui all'art. 3 - 2° comma.
Il Consiglio direttivo elegge nel suo seno il Presidente dell'Unione e l'Ufficio di Presidenza. La durata in carica di tali organi coincide con quella del Consiglio direttivo che li ha eletti. Ciascun Presidente di Provincia può delegare la partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo, di volta in volta ad un assessore.
Il Consiglio direttivo:
- dirige l'attività dell'Unione curando l'attuazione degli indirizzi politici e programmatici approvati dall' Assemblea. A tal fine adotta tutti i provvedimenti necessari, che non siano a termine del presente statuto riservati ad altri organi dell'Unione;- fissa l'entità del contributo associativo annuale delle Province sulla base del criterio del contributo per ogni abitante in ciascuna Provincia;
- approva i bilanci preventivi e consuntivi;
- nomina il Segretario e il Vice Segretario.
Il Consiglio direttivo si riunisce di norma ogni due mesi e ogni volta che il Presidente ritenga di convocarlo o ne facciano richiesta tre Presidenti di Provincia; in ogni caso l'avviso di convocazione deve essere diramato dal Presidente, con almeno cinque giorni di anticipo sulla data fissata, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.
Il Consiglio direttivo delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei Presidenti delle Province lombarde o loro delegati; le deliberazione si intendono approvate quando conseguono il voto favorevole della maggioranza dei presenti senza computare in essi gli astenuti.
   
Art. 8 L'ufficio di Presidenza
L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente dell'Unione e da due Vice Presidenti eletti dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti con separate votazioni.
All’Ufficio di Presidenza partecipa il Coordinatore della Consulta dei Presidenti dei Consigli provinciali.
Esso adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo in caso di urgenza riconosciuta dal Presidente, e salvo ratifica del Consiglio stesso, necessaria quando sia espressamente richiesta o dal Presidente o da un terzo dei membri del Consiglio direttivo; 10 giorni prima della data di riunione e il Presidente dovrà darne notizia agli organi prima della data dell'Assemblea.
   
Art. 9 Il Presidente
Il Presidente rappresenta l'Unione, presiede il Consiglio direttivo e l'Ufficio di Presidenza. Adotta tutti i provvedimenti necessari per il buon funzionamento dell'Unione, curando in particolare la concreta attuazione dei deliberati degli organi collegiali.
   
Art. 10 Il Collegio dei revisori dei conti
L'Assemblea generale dell'Unione elegge fra i Consiglieri delle Province lombarde, ma al di fuori del Consiglio direttivo, tre revisori del conto. Il Collegio dei revisori dura in carica per il periodo di cui all'art. 3 - 2° comma.
   
Art. 11 Il Direttore e la Segreteria Tecnica dell'UPL
Il Direttore dell'UPL è nominato dal Consiglio direttivo, di norma, tra i Dirigenti della Provincia di Milano.
La Segreteria Tecnica dell'UPL si avvale della collaborazione dei funzionari e del personale messi a disposizione dal Presidente della Provincia di Milano oltre che, eventualmente, di funzionari di altre Province.
Fra i funzionari il Direttore individua, su conforme proposta del Presidente UPL, il Responsabile della Segreteria Tecnica UPL.
Gli oneri conseguenti sono a carico dell'Unione.
   
Art. 12 Il Segretario del Consiglio direttivo e dell'Assemblea generale dell'UPL
Il Segretario del Consiglio direttivo e dell'Assemblea generale dell'UPL coincide di norma con il Segretario generale della Provincia di Milano o della Provincia il cui Presidente è stato eletto Presidente dell'UPL.
Gli oneri conseguenti sono a carico dell'Unione.
   
Art. 13 Gruppi di lavoro
Per il miglior coordinamento delle attività o per lo studio dei diversi problemi, il Consiglio direttivo può costituire dei gruppi di lavoro tematici, permanenti o temporanei, composti da Presidenti, Assessori e Consiglieri provinciali competenti per materia e assistiti da personale provinciale esperto nelle rispettive materie e/o da consulenti.
   
Art. 14 Consulta dei Presidenti dei Consigli
I Presidenti dei Consigli delle Province aderenti all’UPL si riuniscono in apposita Consulta per discutere delle questioni di relativa competenza.
La Consulta elegge nel suo seno un Coordinatore e due Vice.
   
Art. 15 L' esercizio finanziario
L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.
   
Art. 16 Presa d'atto dello Statuto
Lo Statuto, approvato e modificato dall'Assemblea, deve riportare la presa d'atto dei Consigli provinciali delle Province associate.
Approvato dall'Assemblea Generale dell'UPL del 7/11/05.