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Commissione Affari costituzionali della Camera sul DL 201/2011
Parere favorevole condizionato a modifiche sul sistema delle Province

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DL 201/2011: Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (C. 4829 Governo).
PARERE APPROVATO
La I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 4829 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici,
.....
rilevato che il comma 7 dell'articolo 23 prevede che, qualora la Commissione governativa per il livellamento retributivo Italia-Europa, non abbia provveduto entro i termini di legge (ossia entro il 31 dicembre 2011) alla individuazione della media dei trattamenti economici europei dei titolari di cariche elettive e di incarichi di vertice delle pubbliche amministrazioni, il Governo provvederà con apposito provvedimento d'urgenza;
ricordato che, con riferimento al rinvio al provvedimento d'urgenza, qualora con tale rinvio si intenda lo strumento del decreto legge, i presupposti per la sua emanazione possono essere rinvenuti solo nella disciplina costituzionalmente stabilita, non potendo fonti inferiori ad essa operare una valutazione preventiva della loro verificabilità,
rilevato che l'articolo 23, commi da 14 a 20, interviene sul sistema delle province, prevedendo che alle stesse siano affidate esclusivamente funzioni di indirizzo politico e di coordinamento e disponendo la riduzione del numero dei consiglieri provinciali e la loro elezione da parte dei consigli comunali,
segnalata, al riguardo, l'esigenza di valutare le predette norme alla luce delle disposizioni costituzionali relative alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, per le quali non è prevista alcuna clausola di salvaguardia nel testo del decreto-legge, nonché dell'autonomia statutaria delle regioni a statuto speciale, nella quale rientra la competenza in tema di ordinamento degli enti locali,
evidenziato, al contempo, come i commi 15, 16 e 17 del predetto articolo 23 ridisegnano gli organi della provincia senza tuttavia delineare la forma di governo dell'ente, e le relative modalità di elezione, riducendone il novero al consiglio provinciale e al presidente della provincia, con eliminazione delle giunte,
rilevato che, all'articolo 23, comma 14, appare incongruo il riferimento alle funzioni di indirizzo politico delle province, considerato che ciò comporterebbe l'attribuzione di funzioni di indirizzo politico da parte di un ente di secondo livello rispetto ad un ente eletto dai cittadini,
considerato, quindi che, essendo la legislazione elettorale degli organi di governo degli enti locali materia di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera p), della Costituzione, il rinvio alla legge statale per le modalità di elezione del consiglio provinciale deve esteso anche alle modalità di elezione del presidente della provincia,
evidenziato che l'articolo 23, comma 20, rinvia alla legge statale, senza riferimenti temporali, la determinazione del termine decorso il quale gli organi incarica delle province decadono e che, per le elezioni previste per il 2012 per il rinnovo di alcuni organi provinciali (Vicenza, Ancona, Ragusa, Como, Belluno, Genova e La Spezia), qualora la legge statale non intervenga prima della scadenza e della conseguente indizione di nuove elezioni, si procederebbe a un rinnovo del tutto temporaneo;
rilevato che il comma 21 dell'articolo 23 stabilisce che i comuni possono istituire unioni o organi di raccordo per l'esercizio di specifici compiti o funzioni amministrativi garantendo l'invarianza della spesa, senza tuttavia prevedere norme di coordinamento con la disciplina in materia di unioni di comuni e relativi organi di raccordo dettata dall'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e dall'articolo 16 del decreto-legge n. 138 del 2011 (che, tra l'altro, ha stabilito l'obbligo per i comuni con popolazione fino a 1000 abitanti di esercitare in forma associata tutte le funzioni amministrative e tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla base della legislazione vigente mediante un'unione di comuni ai sensi del citato articolo 32),
segnalata l'esigenza di prevedere che le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 22, si applichino a partire dal rinnovo degli enti ivi previsti;
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segnalata, con riferimento alle diverse disposizioni del provvedimento, l'opportunità, per una fondamentale esigenza di chiarezza normativa, di intervenire sulla legislazione vigente attraverso specifiche novelle e con l'indicazione delle disposizioni che risultano abrogate,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
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3) con riguardo alle misure relative al sistema delle province, di cui all'articolo 23, commi da 14 a 20, sia prevista una clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano, alla luce delle disposizioni costituzionali in materia e dell'autonomia statutaria propria delle regioni a statuto speciale nella quale rientra la competenza in tema di ordinamento degli enti locali;
4) sulla medesima materia, all'articolo 23, comma 14, è necessario fare riferimento a funzioni di «coordinamento e indirizzo» anziché «coordinamento e indirizzo politico» e, ai commi da 15 a 18, si estenda il rinvio alla legge statale per le modalità di elezione del consiglio provinciale anche alle modalità di elezione del presidente della provincia, considerato che la legislazione elettorale degli organi di governo degli enti locali è materia di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera p), della Costituzione;
5) sempre con riguardo alle province, all'articolo 23, comma 20, è necessario introdurre una norma transitoria per tenere conto degli organi provinciali che dovranno essere rinnovati nel 2012 per scadenza naturale (Vicenza, Ancona, Ragusa, Como, Belluno, Genova e La Spezia) o per altre cause;
6) si preveda che le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 22, si applichino a partire dal rinnovo degli enti ivi previsti;
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e con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 23, comma 21 (che stabilisce che i comuni possono istituire unioni o organi di raccordo per l'esercizio di specifici compiti o funzioni amministrativi garantendo l'invarianza della spesa) si valuti l'opportunità di prevedere un coordinamento con la disciplina in materia di unioni di comuni recata dal testo unico dell'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 e dall'articolo 16 del decreto-legge n. 138 del 2011;
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d) si segnala l'opportunità, per una fondamentale esigenza di chiarezza normativa, di intervenire sulla legislazione vigente attraverso specifiche novelle e con l'indicazione delle disposizioni che risultano abrogate.


Milano, 8 dicembre 2011