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Pubblicato sulla GU n. 284 del 6/12/12 il Decreto-Legge n. 201
Per le Province conferma del testo dell'art. 23 e impatto dell'art 28

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E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6-12-2011 - Supplemento Ordinario n.251, il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, che è in vigore dal 6 dicembre 2011.

Per le Province, oltre alla conferma del testo dell'art. 23, occorre particolare attenzione all'art. 28 "Concorso alla manovra degli Enti territoriali e ulteriori riduzioni di spese", commi 8 e 9.

8. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 23, del medesimo decreto legislativo n. 68, del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti alle Province della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti di ulteriori 415 milioni di euro per gli anni 2012 e successivi.
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10. La riduzione di cui al comma 8 e' ripartita proporzionalmente.
11. Il comma 6, dell'articolo 18, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e' soppresso.

L’articolo 18, comma 6 del 68/11 stabiliva che "È devoluto alla provincia competente per territorio un gettito non inferiore a quello della soppressa addizionale provinciale all’energia elettrica attribuita nell’anno di entrata in vigore del presente decreto".

Resta dunque in vigore il comma 5 dell'art. 18 dlgs 68/2011
5. A decorrere dall'anno 2012 l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 è soppressa e il relativo gettito spetta allo Stato. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminato l'importo dell'accisa sull'energia elettrica in modo da assicurare l'equivalenza del gettito.

La Relazione tecnica chiarisce che i commi 9, 10 e 11 non determinano effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

I commi 9 e 10 sono esclusivamente finalizzati a disciplinare i criteri per il riparto delle riduzioni di cui ai commi 7 e 8 tra i singoli enti locali. Il comma 11, invece, fa venir meno la clausola di salvaguardia relativa alla ripartizione del fondo sperimentale di riequilibrio delle province.


Milano, 7 dicembre 2011