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Grandi strutture di vendita e Piani del commercio
Proposta UPL di revisione della normativa regionale

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Il Consiglio Direttivo UPL, nella seduta dell'8 febbraio u.s., ha esaminato la proposta presentata dal Presidente della Provincia di Bergamo Ettore Pirovano, di una revisione della normativa sulle autorizzazioni delle grandi strutture di vendita.

Se tutte le autorizzazioni commerciali per l’apertura di attività di vendita al dettaglio sono di competenza del Comune, l’autorizzazione commerciale all’apertura di una grande struttura di vendita – pur se di competenza del Comune – è subordinata all’esito dell’apposita Conferenza dei Servizi che si tiene presso Regione Lombardia.

L’esito di tale Conferenza, che richiede tre o quattro sedute e che comunque deve concludersi entro il termine di 180 giorno dall’istanza, è determinante per il rilascio o meno dell’autorizzazione commerciale ed è la risultante dei voti espressi a maggioranza dal Comune, dalla Provincia e dalla Regione.

Dando per scontata la valutazione positiva del Comune, il voto della Regione si basa su una serie di punteggi derivati dalle valutazioni inerenti la compatibilità commerciale, urbanistico-territoriale, paesistico-ambientale, per confluire in una valutazione finale di compatibilità e sulle condizioni di sostenibilità.

Il parere della Provincia non ha mai inciso sul risultato finale della Conferenza dei Servizi per l’apertura di grandi strutture di vendita, in quanto la votazione a maggioranza dei tre componenti votanti (con il voto favorevole del Comune) ha, in pratica, rimesso alla Regione la conclusione positiva o negativa dell’istanza.
Il voto positivo della Regione, unito a quello del Comune, determina l’esito favorevole, il voto negativo della Regione ha potere di veto e pertanto ne determina l’esito favorevole.

Occorre considerare che le ricadute dovute al nuovo insediamento di grande struttura di vendita si esplicano, in modo tangibile, su una porzione di territorio con valenza sovracomunale e pertanto chiamano direttamente in causa la funzione principe della Provincia che consiste nella fase di coordinamento dei Comuni, di indirizzo delle scelte localizzative e di messa in atto di azioni perequative e compensative.

Si rende pertanto necessario, per la Provincia, assumere un ruolo più incisivo e determinante, basato sui principi di sussidiarietà e non di dipendenza, nella Conferenza dei Servizi preposta al rilascio dell’autorizzazione commerciale.

Il documento approvato l'8 febbraio u.s., impegna il Consiglio Direttivo e il Presidente UPL a:

1. Farsi interprete dei disagi delle Province in materia di grandi distribuzioni proponendo alla Regione Lombardia l’adozione di provvedimenti tali da assegnare allo stesso Ente un ruolo determinante anche attraverso una maggiore incisione sulla disciplina introdotta dalle modalità applicative del Programma Pluriennale del Commercio, di competenza della Giunta regionale e quindi applicabili con procedure relativamente semplici;

2. Incidere e suggerire interventi in materia urbanistica in ordine alla compatibilità urbanistica-territoriale di tali strutture commerciali attraverso la rivisitazione del D.d.g. 7 febbraio 2008 n. 970 recante Indicazioni relative ai criteri e ai parametri di valutazione della compatibilità e della sostenibilità ai sensi della DGR 8/5054, paragrafo A.2.2 Coerenza con atti di programmazione e pianificazione di rilievo urbanistico-territoriale;

3. Proporre l’eliminazione di “il contrasto con atti di programmazione e pianificazione territoriale di livello regionale costituisce motivo di diniego della domanda” e sostituirlo con “il contrasto con atti di programmazione e pianificazione territoriale di livello regionale e provinciale (qualora la Provincia sia dotata di Piano di Settore del Commercio) costituisce motivo di diniego della domanda”.

4. Proporre la modifica al D.d.g. 7 febbraio 2008 n. 970 di cui sopra paragrafo A.2 Compatibilità urbanistico-territoriale attraverso la sostituzione dell’intero periodo con: “Il punteggio da assegnare pari a 30 punti massimi, di cui punteggio minimo di ammissibilità della componente pari a 15, deve essere espresso dalla Provincia (e non dagli uffici regionali) in quanto tutte le implicazione inerenti tali valutazioni vengono a incidere sulle competenze e sul territorio provinciale.

Il documento UPL é on line nella Sezione "Documentazione - Documenti".


Milano, 10 febbraio 2010