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Nota UPL sul trasporto studenti disabili alla Regione Lombardia
Intervento del Presidente UPL in attesa del Consiglio Direttivo

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La definizione della competenza allo svolgimento del trasporto degli alunni diversamente abili nella scuola secondaria superiore è questione ormai annosa, che nasce dall’art. 139 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, che attribuisce alle Province i compiti e le funzioni concernenti “i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per alunni con handicap o in situazioni di svantaggio”.

In base a tale norma, l’Unione delle Province d’Italia (UPI) ha da sempre ritenuto che, a seguito della riforma del Titolo V Cost., spetta alle Regioni legiferare in proposito, attribuendo ai Comuni o alle Province le competenze relative al trasporto degli alunni.

Su proposta dell’Unione Province Lombarde, l’UPI ha anche chiesto di iscrivere all’Ordine del Giorno della Conferenza Unificata tale questione, già discussa in passato in sede di Conferenza Stato-Città-Autonomie locali, che non ha trovato ancora un’adeguata definizione a livello generale e una compiuta disciplina in diverse Regioni, causando la necessità, per i cittadini interessati, di promuovere ricorsi all’autorità giurisdizionale ritenuta competente in materia.

Al riguardo si osserva che i provvedimenti giurisdizionali (riguardo anche all'assistenza individuale e non solo al trasporto scolastico) adottati dal 2006 ad oggi (Tribunale di Pescara, ordinanza del 26 gennaio 2006; Tribunale di Siracusa, ordinanza del 14 febbraio 2006; Tribunale di Siracusa, ordinanza del 21 marzo 2006; Tribunale di Reggio Calabria. II Sezione Civile, ordinanza del 2 aprile 2007; Tribunale di Bari, II Sezione Civile, sentenza del 31 luglio 2007, n. 2120; Tribunale di Bergamo, III Sezione Civile, ordinanza del 18.10.2007; Tribunale di Siracusa, ordinanza dell’8 marzo 2008 – T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, sentenza n. 167 del 22 febbraio 2006; Cassazione Civile, Sezioni Unite, ordinanza n. 1144 del 19 gennaio 2007; Tribunale di Bergamo, III Sezione Civile, ordinanza del 24 agosto 2007; Tribunale di Bergamo, I Sezione Civile, ordinanza del 19 marzo 2008) hanno alternativamente dato ragione a Province e Comuni.

In realtà, al di là dei diversi giudizi, le Province lombarde ritengono che il problema non sia risolvibile a livello di “carta bollata” e in forza di “sentenze e pareri”, ma debba trovare altra soluzione e non senza il contributo della Regione.

Infatti, non solo le Province non sono destinatarie e non dispongono delle risorse necessarie a far fronte a tale incombenza, ma storicamente i fondi per tali servizi sono stati garantiti dal piano regionale del diritto allo studio e tuttora sono erogati direttamente ai Comuni, almeno per quelli fino a 7.000 abitanti (10.000 se montani); giova ricordare che le assegnazioni ai Comuni avvengono per gli studenti disabili fino ai 18 anni d’età, indipendentemente dal grado di istruzione frequentato.

Si tenga conto che la situazione negli ultimi anni, specie a seguito dell’innalzamento dell’obbligo scolastico, è completamente mutata anche e soprattutto nella dimensione numerica del problema; infatti, se prima il numero degli studenti diversamente abili che frequentavano le scuole superiori era comunque contenuto e il sistema della formazione professionale, di tradizionale competenza provinciale, ne assorbiva una percentuale molto alta, già nell’attuale triennio e probabilmente nei prossimi anni, la presenza dei disabili nella scuola superiore sarà notevolmente maggiore.

Del resto, alcune Regioni hanno disciplinato la materia facendo riferimento, piuttosto che all’art. 139 del citato D. Lgs. n. 112/98, agli artt. 1, 6 e 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, recante la Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e alla legge n. 5 febbraio 1992, n. 104 (cfr., ad es., la legge della Regione Emilia Romagna 8 agosto 2001, n. 26). In questo senso si è espresso anche il Ministero della Pubblica Istruzione, con una nota inviata in data 3 dicembre 2007.
Infatti, il servizio in questione attiene sia al riparto di competenze tra Stato e Regione, sia all’assistenza scolastica, sia all’assistenza, all’integrazione sociale ed ai diritti delle persone con handicap nonché al sistema integrato di interventi e servizi sociali, le cui leggi quadro (rispettivamente 104/92 e 328/2000) affidano alla legge regionale il compito di conferire “ai comuni ed agli altri enti locali le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti i servizi sociali relativi a:…e) i portatori di handicap…” (art. 132, comma 1). Acquisito che l’assistenza specialistica per la comunicazione e l’autonomia personale degli studenti disabili è rimesso ai Piani di Zona (vedasi l’Intesa 39/CU siglata il 20 marzo u.s. in Conferenza Unificata) resta da sciogliere unicamente la questione del trasporto.
A parere di UPL, o le Province non sono competenti a svolgere tale servizio, in coerenza con la normativa regionale sul welfare – l.r. 3/08 – che assegna alle Province un ruolo del tutto marginale e con l’indirizzo prevalente che ha ispirato la stessa proposta del Codice delle Autonomie attribuendo la titolarità dei servizi alla persona ai Comuni, oppure sono competenti, ma devono essere garantite alla Province le risorse finanziarie adeguate, in primo luogo quelle che al momento sono trasferite ai Comuni. In alternativa, potrebbe essere valutata anche per questo ambito una soluzione simile a quella adottata nel sistema della formazione professionale.

In ogni caso, UPL ritiene che la disciplina del trasporto per studenti disabili nella scuola secondaria superiore sia di competenza delle Regioni alle quali spetta non tanto determinare l’ente locale al quale attribuire tale incombenza, ma al contrario definire, con il contributo di Province (e Comuni), la modalità e le risorse necessarie per affrontare nel migliore dei modi l’importante e delicato servizio.

Quanto sopra evidenziato é stato riportato nella nota del 10 aprile u.s. indirizzata all'Assessore regionale Rossoni (on line nella sezione "Documenti - Comunicazioni del Presidente").

Nella lettera di trasmissione ai Presidenti delle Province lombarde (anch'essa on line nella citata sezione), il Presidente Carioni ha sottolineato come ben prima di tali deliberazioni, UPL si fosse attivata per il necessario coinvolgimento di Regione Lombardia, tanto che già nell’incontro del Gruppo di Lavoro UPL “Istruzione ed edilizia scolastica” del 27 febbraio scorso si era concordato con il Dipartimento Istruzione di ANCI Lombardia una posizione comune in tal senso. Successivamente, anche a seguito dei citati pareri, il Direttivo lombardo di ANCI, alla luce della posizione assunta a livello nazionale, non ha ritenuto di sottoscrivere il documento che il 28 marzo il Presidente Carioni aveva inviato al Presidente Guerini.

Data l’urgenza d’intervenire (anche dopo la circolare di ieri di ANCI Lombardia ai Sindaci, agli Assessori all’Istruzione e alle Politiche sociali, ai Responsabili degli Uffici Scuola e Welfare dei Comuni lombardi) in attesa del prossimo Consiglio Direttivo fin d’ora programmato per il 6 maggio p.v. a Cremona con all’Ordine del Giorno anche tale questione, il Presidente Carioni ha dunque inviato un'urgente lettera all'Assessore Rossoni.


Milano, 15 aprile 2008