Archivio Agenda Credits Siti utili Contatti Documenti News Guida UPL Chi Siamo Home
Commissione parlamentare per le questioni regionali il 28/11
Parere favorevole su AS 3558 con condizioni e osservazione

Versione stampabile Versione Stampabile
CAMERA DEI DEPUTATI

XVI LEGISLATURA

Mercoledì 28 novembre 2012

Commissione parlamentare per le questioni regionali

DL 188/12: Disposizioni urgenti in materia di Province e Città metropolitane (S. 3558 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali, esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decretolegge 5 novembre 2012, n. 188, in corso di esame presso la 1a Commissione del Senato, recante disposizioni urgenti in materia di Province e Città metropolitane;

considerati necessari gli obiettivi perseguiti dal provvedimento, volti a superare condizioni di criticità nel complessivo assetto organizzativo dei diversi livelli di governo del territorio e nelle modalità di allocazione delle risorse pubbliche, sia pure nel rispetto delle competenze costituzionalmente fissate dal Titolo V della Costituzione a salvaguardia delle autonomie regionali;

rilevata l'esigenza di contemplare più incisive modalità di concertazione e interazione con le autonomie territoriali in relazione all'esigenza di una graduale attuazione degli interventi di riordino delle province;

considerata l'opportunità di valutare la compatibilità delle norme volte al riordino delle province rispetto alle previsioni del Titolo V della Costituzione e richiamata l'esigenza di incentivare i processi di aggregazione municipale e potenziare la gestione associata obbligatoria di servizi sul territorio;

rilevata l'opportunità che, ai fini dell'attuazione del provvedimento, sia prevista una congrua verifica sull'esatta portata e sulla relativa quantificazione dei risparmi di spesa effettivamente conseguiti dall'applicazione delle norme recate dal decreto-legge,

esprime PARERE FAVOREVOLE con le seguenti condizioni:

1) sia stabilito che gli obiettivi perseguiti dal provvedimento siano attuati con il pieno coinvolgimento delle regioni e sia altresì salvaguardata la competenza regionale a definire indirizzi e parametri sull'organizzazione dei compiti e delle funzioni, di pertinenza regionale, trasferite dalle province agli enti locali;

2) sia precisato che le previsioni sul riordino delle province siano adottate in conformità agli Statuti speciali e relative norme di attuazione, al dettato costituzionale ed alla legge delega sul federalismo fiscale e dei decreti legislativi di attuazione della medesima.

3) sia stabilito che le previsioni recate dal testo non alterino le relazioni intercorrenti tra gli organi della provincia, presidente, consiglio e giunta, e che non si proceda alla soppressione di alcuno dei medesimi organi fino alle elezioni dei nuovi organi;

4) siano previste apposite norme in materia di mobilità del personale degli enti locali interessati al riordino delle province, tra cui l'obbligo di concertazione con i rappresentanti del personale e delle autonomie territoriali;

5) al comma 1 dell'articolo 3, in ordine ai nuovi criteri di individuazione dei capoluoghi di provincia, sia precisato che rimane fermo il principio fissato dal comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 7 agosto 2012, n. 135, secondo cui, in esito al riordino delle province, assume il ruolo di comune capoluogo delle singole province il comune già capoluogo di provincia con maggior popolazione residente, salvo il caso di diverso accordo tra i comuni già capoluogo di ciascuna provincia oggetto di riordino;

6) sia previsto, all'articolo 4, comma 1, lettera a), che il processo di riordino debba estendersi anche agli uffici territoriali del Governo in parallelo alle misure di riassetto degli enti locali, tenendo conto delle dimensioni territoriali e della popolazione delle nuove province; sia altresì precisato che la consultazione ivi prevista sia attuata, oltre che con gli enti locali, anche con le regioni;

7) sia precisato, all'articolo 4, comma 1, lettera b), che le regioni possono delegare funzioni non solo ai comuni ma anche alle nuove province e che, fino all'approvazione di apposite leggi regionali di riordino, rimangano in capo alle province le funzioni attualmente delegate dalle regioni;

8) siano adeguatamente riformulate le norme su Roma Capitale, al fine di evitare l'eventuale compresenza di un sindaco metropolitano e di un sindaco della città di Roma, entrambi direttamente eletti;

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito le criticità che si andranno a determinare a seguito della coincidenza dei confini territoriali di provincia e regione in Basilicata, Molise e Umbria.


Milano, 30 novembre 2012