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Il parere della Commissione Affari istituzionali sul DL 95
Nei lavori evidenziata parziale elusivitità della Costituzione

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Legislatura 16ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 417 del 24/07/2012

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 24 LUGLIO 2012
417ª Seduta

Presidenza del Presidente
VIZZINI

Interviene il ministro della salute Balduzzi.


La seduta inizia alle ore 14,35.


IN SEDE CONSULTIVA


(3396) Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini
(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 luglio.

Il presidente VIZZINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI), relatore, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato, riservandosi di convertire in condizioni taluni rilievi, qualora ciò fosse convenuto dalla Commissione. In proposito, sottolinea il significato del parere della Commissione affari costituzionali che, secondo quanto indicato dal Presidente del Senato nella lettera con cui ha respinto la richiesta di una nuova assegnazione in sede referente anche alla 1aCommissione, ha prospettato l'ipotesi che questa si esprima anche in forma di proposte emendative.

Il senatore BIANCO (PD) ringrazia il Presidente relatore per aver tenuto conto, nella redazione dello schema di parere, del lavoro svolto dalla Commissione in sede di esame dei disegni di legge in materia di Carta delle autonomie e sottolinea l'opportunità di menzionare alcuni emendamenti presentati presso la Commissione bilancio da senatori della Commissione affari costituzionali, eventualmente in forma di condizioni per il parere favorevole.
Con riferimento all'articolo 11, sottolinea l'opportunità di specificare che il riordino delle Scuole pubbliche di formazione riguarda quelle statali, mentre, a proposito dell'articolo 16, comma 3, è opportuno precisare che l'osservazione contenuta nello schema di parere deve intendersi riferita alla materia della finanza pubblica.
Inoltre, esprime riserve sull'opportunità di invocare una maggiore flessibilità, senza indicare criteri oggettivi alla stregua dei quali temperare i parametri indicati dal Governo per l'accorpamento delle Province.

Il senatore PALMA (PdL) richiama l'attenzione sull'opportunità di inserire una osservazione che solleciti un intervento legislativo per convertire in causa di incompatibilità la condizione di ineleggibilità attualmente prevista per i Presidenti di provincia, ai fini della partecipazione alle elezioni politiche. Tale condizione potrebbe spingere numerosi Presidenti di provincia a dimettersi dalla carica per essere inseriti nelle liste elettorali, con gravi rischi per la funzionalità di quegli enti, nel momento della loro profonda trasformazione istituzionale.

Il PRESIDENTE osserva che si tratta di un profilo ordinamentale che non può essere trattato in un provvedimento di urgenza, quale è il decreto-legge. Semmai, si potrebbe convenire sull'opportunità di una modifica, attraverso la presentazione di un apposito disegno di legge, ovvero sollecitare l'attenzione del Governo attraverso un ordine del giorno in sede di discussione in Assemblea.

La senatrice ADAMO (PD) osserva che un'eventuale modifica che consentisse la presentazione nelle liste elettorali dei Presidenti di provincia determinerebbe una sperequazione rispetto a quanto disposto per i Sindaci.

La senatrice INCOSTANTE (PD) osserva che il processo di riorganizzazione della dirigenza amministrativa non dovrebbe presentare aspetti contraddittori: pertanto, nelle more della riforma, le amministrazioni dovrebbero sospendere l'attribuzione di incarichi esterni. Inoltre, evidenzia la necessità che i tagli di personale previsti operino in relazione a organiche proposte di riorganizzazione delle strutture, che dovranno essere razionalizzate in funzione delle nuove esigenze. In proposito, ritiene che si debbano prevedere criteri trasparenti correlati alle professionalità necessarie per i nuovi assetti amministrativi, in modo da definire, conseguentemente, il personale in esubero destinato alla mobilità. La trasparenza di questi procedimenti dovrebbe essere garantita anche con la pubblicazione, per quanto possibile, dei dati relativi.

Il senatore PASTORE (PdL) ritiene che dovrebbe essere convertita in condizione l'osservazione riferita all'articolo 12, comma 19, ultimo periodo, con cui si sollecita la previsione di un parere delle Commissioni parlamentari per la soppressione di enti e società.
Inoltre, pur rinunciando alla proposta da lui avanzata nella discussione generale, di prevedere una flessibilità dei criteri per l'accorpamento delle province, ritiene che si dovrebbe consentire ai comuni di optare per l'adesione alle province accorpate ovvero per l'inclusione o meno nel territorio delle Città metropolitane; in tal modo si potrà superare, tra l'altro, il rilievo circa la possibile elusione dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione.
Infine, è opportuno convertire in condizione l'osservazione relativa all'inclusione di Roma Capitale nella Città metropolitana, tenuto conto delle prerogative particolarmente ampie e superiori rispetto a quelle dell'ente metropolitano.

Il senatore VITALI (PD) sottolinea l'opportunità di condizionare il parere favorevole all'accoglimento di specifiche proposte emendative avanzate in Commissione bilancio da senatori della Commissione affari costituzionali appartenenti a diversi Gruppi.
In particolare, con riferimento all'articolo 17, in materia di soppressione e accorpamento delle province, sottolinea la necessità di assicurare, un adeguato coinvolgimento dei comuni interessati, in coerenza con l'articolo 133, primo comma, della Costituzione. Quanto all'articolo 18, è opportuno sollecitare una maggiore flessibilità nella definizione del territorio delle Città metropolitane, considerato che la coincidenza con quello provinciale non risponde sempre allo scopo per cui le stesse Città metropolitane sono state previste; in proposito, osserva che l'articolo 18, comma 2, fa salvi i poteri di iniziativa dei comuni.

Il senatore BOSCETTO (PdL) reitera la proposta di inserire un'osservazione che solleciti l'attenzione del Governo sulla incongruità dei criteri per l'accorpamento delle sedi giudiziarie, con particolare riguardo al Tribunale di Sanremo che, pur essendo assai più grande di quello di Imperia, sarebbe accorpato al Tribunale del comune capoluogo.

Il PRESIDENTE nota che tale osservazione non può essere inserita nel parere in quanto la materia è estranea al provvedimento sulla revisione della spesa pubblica.

Il senatore SANNA (PD), con riferimento all'articolo 4, sottolinea l'opportunità di richiamare la recente giurisprudenza della Corte costituzionale, che ha ridefinito il potere del Governo sulla materia dei servizi pubblici locali. Inoltre, con riguardo all'articolo 6, comma 19, in materia di privatizzazione dei conglomerati di impresa di proprietà dello Stato, ritiene opportuno suggerire il coinvolgimento delle regioni interessate, eventualmente mediante intesa.
Infine, auspica una revisione organica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché di incandidabilità, a partire dalla proposta da lui presentata insieme ad altri componenti della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari e dalle altre iniziative legislative in materia: osserva che non è ininfluente la scelta che sarà operata in sede di revisione della legge elettorale.

Il senatore Mauro Maria MARINO (PD), con riferimento all'articolo 4, comma 8, ricorda l'osservazione svolta in sede di discussione generale a proposito del personale delle società in house soppresse. Ricorda, inoltre, l'osservazione a proposito dell'articolo 9, con riguardo alla soppressione delle società di riscossione dei crediti e osserva che la riduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale, del Fondo perequativo per le province e le città metropolitane, nonché dei trasferimenti erariali dovuti alle province della Regione Siciliana e della Regione Sardegna può incidere in maniera rilevante sulla funzionalità dei servizi e, secondo la recente giurisprudenza della Corte, può essere considerata costituzionalmente compatibile solo ove l'intervento statale si limiti a porre obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica nel senso di un transitorio contenimento complessivo della spesa corrente.
Infine, ricorda l'opportunità di individuare una soluzione per il trattamento pensionistico dei cosiddetti "esodati" in termini di diritto e non in base a una determinata capienza finanziaria.

Il senatore PARDI (IdV) condivide le osservazioni svolte a proposito dell'articolo 4 ed esprime riserve sui criteri che hanno portato alla individuazione di alcune Città metropolitane da istituire. Esse dovrebbero identificare conurbazioni effettive e non astratte.

Il senatore SARRO (PdL) condivide le osservazioni svolte dal senatore Sanna a proposito del coinvolgimento delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome nel concorso alla finanza pubblica: infatti, la più recente giurisprudenza della Corte costituzionale ha travolto anche norme emanate successivamente a quella oggetto del sindacato. Vi è dunque il rischio che la disposizione citata sia censurata sotto il profilo della compatibilità costituzionale.

Il senatore DIVINA (LNP) osserva che un'applicazione effettiva dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, di cui invece alcuni senatori hanno chiesto la soppressione, consentirebbe alle Regioni di erogare direttamente i servizi ai cittadini rilevando i costi gravanti sullo Stato, con un risparmio notevole ed effetti di riordino della spesa pubblica.
Inoltre, sottolinea l'opportunità di consentire il mantenimento delle società in house che presentino bilanci attivi ed eroghino servizi efficienti per i cittadini.

Il PRESIDENTE fa presente che il senatore Saltamartini ha sollecitato l'inserimento di un'osservazione per chiedere che si tenga conto delle peculiarità territoriali dei comuni montani nel processo di riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri. Inoltre, riferisce che il senatore Malan ha chiesto l'inserimento di un rilievo, in ordine alle disposizioni di cui agli articoli 19 e 20, relativi all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, alla fusione di comuni e alla razionalizzazione dell'esercizio delle relative funzioni: in proposito, propone di segnalare, in via generale, l'esigenza di tenere conto delle peculiarità delle diverse aree del Paese, soprattutto considerando che, nei territori montani, forzosi accorpamenti di funzioni comunali possono paradossalmente ingenerare - in contrasto con le finalità perseguite - un incremento dei costi.

La senatrice ADAMO (PD) esprime riserve sull'inserimento di tale osservazione, in quanto la materia non è stata trattata nel dibattito. Nel corso dell'esame sono stati evidenziati problemi analoghi, con particolare riferimento al personale della scuola, che non hanno assunto però la forma di osservazioni associate al parere favorevole.

Il presidente VIZZINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI), relatore, replica che la proposta si riferisce a un tema trattato nella discussione generale. Inoltre, ricorda che il parere reca un'osservazione a proposito dell'edilizia scolastica.
Sulla base degli interventi svolti nel dibattito, riformula quindi lo schema di parere.

Previa dichiarazione di astensione del senatore PARDI (IdV), a nome del suo Gruppo, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole, con condizioni e osservazioni, presentato dal relatore e pubblicato in allegato.

La seduta termina alle ore 15,55.


SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3396

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti osservazioni:
- l'articolo 2 concerne la riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni: con precipuo riferimento al comma 20, in ordine agli incarichi dirigenziali di prima e seconda fascia, occorre chiarire i termini delle scadenze indicate e i limiti del divieto di rinnovo, in particolare con la precisazione se tale divieto debba riferirsi solo ai titolari di un incarico precedente ovvero a tutti gli incarichi del tipo considerato. Più in generale, con riguardo al sistema di valutazione delle performance dei pubblici dipendenti, si segnalano le esigenze di razionalizzazione e di messa a punto, in considerazione delle difficoltà applicative della normativa vigente, la cui operatività, peraltro, è al momento sospesa. Appare opportuno, in proposito, introdurre criteri volti a valorizzare la valutazione della performance individuale, in collegamento con la performance organizzativa, prevedendo anche meccanismi efficaci atti a premiare il merito individuale e ad assicurare retribuzioni differenziate in relazione ai risultati conseguiti. Si sollecita, inoltre, una razionalizzazione in materia di conferimento degli incarichi di prima e seconda fascia in modo tale da favorire la mobilità anche intercompartimentale, eventualmente adottando misure volte a garantire una professionalità interdisciplinare dei dirigenti, apportando le conseguenti modifiche ai commi 5-bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
- all'articolo 3, si prevede una riduzione dei costi per le locazioni passive esclusivamente a vantaggio delle amministrazioni centrali: appare ragionevole estendere tale beneficio anche agli enti locali che subiscono maggiori sacrifici in termini di trasferimenti di risorse;
- in riferimento all'articolo 4, comma 8, si rileva che lo scioglimento automatico delle società in house è suscettibile di determinare, in alcune ipotesi, un'impropria contrazione dell'offerta di servizi ai cittadini, in particolare nel caso di gestioni economicamente efficienti. Occorre ricordare, in proposito, che il ricorso alle società in house è stato incoraggiato dalle istituzioni comunitarie, quando esse siano capaci di agevolare l'attività delle pubbliche amministrazioni, garantendo tempestività, efficienza e trasparenza, in assenza di scopi di lucro. In particolare, è necessario salvaguardare la sussistenza del Formez PA, che ha caratteristiche peculiari, come associazione di diritto privato riconosciuta con legge dello Stato e partecipata da amministrazioni centrali, regionali e locali. Formez PA, infatti, contribuisce, in misura significativa, al conseguimento degli obiettivi di finanza, attraverso monitoraggi e censimenti di spese specifiche. Essa, oltre a svolgere servizi diretti in favore dei cittadini, opera per garantire l'accelerazione della spesa dei fondi strutturali nelle regioni del Mezzogiorno, a fianco del Dipartimento per la funzione pubblica, di amministrazioni centrali e regionali, assicurando ottime performance di spesa qualificata e di regolamentazione;
- in riferimento all'articolo 10, comma 2, lettera b), relativo all'accorpamento degli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, si evidenzia, in primo luogo, una contraddizione rispetto a quanto disposto dall'articolo 2, comma 10, lettera c), che indica l'esigenza di una rideterminazione della rete periferica su base regionale o interregionale. Si ritiene preferibile, inoltre, ricondurre alle prefetture-uffici territoriali dello Stato tutte le funzioni delle amministrazioni periferiche, salvo quelle dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa, così come previsto in una proposta elaborata in sede di esame, presso la Commissione affari costituzionali, dei disegni di legge in materia di Carta delle autonomie, sulla quale si era determinato un ampio consenso dei Gruppi parlamentari. Al riguardo, è necessario prevedere che le funzioni di rappresentanza unitaria siano assicurate, tra l'altro, mediante la costituzione, presso ogni Prefettura-Ufficio territoriale dello Stato, di un unico ufficio di garanzia dei rapporti tra i cittadini e lo Stato, con le risorse umane e finanziarie già disponibili. Inoltre, appare necessario che le singole funzioni logistiche e strumentali di tutte le amministrazioni statali siano esercitate da un unico ufficio che ne assuma la responsabilità esclusiva e diretta, al fine di conseguire livelli ottimali di efficienza. Infine, si evidenzia l'esigenza che la riorganizzazione degli uffici periferici preceda gli interventi per la riduzione dei dirigenti e del personale, poiché, in caso contrario, essa potrebbe rivelarsi arbitraria, inefficace e non funzionale;
- in relazione all'articolo 11, concernente il riordino delle Scuole pubbliche di formazione, sarebbero auspicabili misure più incisive, eventualmente affidando la formazione dei dirigenti a una Scuola unica, salvo il mantenimento delle specializzazioni riferite ai diversi Ministeri;
- l'articolo 12, comma 19, ultimo periodo, concernente la soppressione di enti e società, esclude, in via temporanea, il parere delle commissioni parlamentari, con il proposito di accelerare le procedure di riordino: sarebbe sufficiente, allo scopo, abbreviare il termine previsto per i pareri, senza escludere una forma di controllo parlamentare che si è rivelata utile, in più occasioni, per prevenire errori e incongruenze applicative;
- in riferimento all'articolo 15, recante disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario e misure di controllo della spesa farmaceutica, si rileva l'esigenza che siano assicurati adeguati presidi di assistenza, al fine di garantire un livello essenziale delle prestazioni omogeneo su tutto il territorio nazionale. Con riferimento alle misure che riguardano il servizio farmaceutico, si segnala che tali disposizioni, oltre a determinare danni notevoli al relativo comparto occupazionale, possono rendere particolarmente gravoso l'esercizio del diritto fondamentale alla salute, in quanto si rischia di incidere sul sistema di diffusione capillare della distribuzione dei farmaci;
- il comma 3 dell'articolo 16 coinvolge anche le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano nel concorso alla finanza pubblica, secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire secondo il principio del graduale superamento del criterio della spesa storica. Pur condividendo appieno l'opportunità del coinvolgimento delle autonomie speciali nel contenimento della spesa, si rileva che le norme che incidono direttamente sui trasferimenti alle regioni ad autonomia speciale presentano possibili profili di incostituzionalità, come confermato da recente giurisprudenza della Corte costituzionale. Si segnala pertanto l'esigenza, al fine di evitare conflitti istituzionali, di individuare forme di compartecipazione sulla base di apposite intese, così come previsto dagli statuti speciali;
- l'articolo 17 prevede la soppressione e l'accorpamento delle province attraverso un procedimento parzialmente elusivo di quanto previsto dall'articolo 133, primo comma, della Costituzione, riguardo all'iniziativa dei Comuni interessati. Al fine di evitare una possibile censura di incostituzionalità, si sottolinea l'esigenza di introdurre una maggiore flessibilità nei criteri di determinazione delle dimensioni provinciali: l'ambito territoriale e il numero degli abitanti potrebbero essere considerati "prevalentemente" e non in modo assoluto. Inoltre, sarebbe opportuno escludere il riferimento, contenuto al comma 6, alle funzioni di indirizzo, che non sono mai state riconducibili alle competenze provinciali. Potrebbe, infatti, concretizzarsi il rischio di conflitti istituzionali tra comuni e province, i cui organi sono formati ormai con procedimento indiretto. Appare inoltre opportuno, al comma 7, introdurre il parere delle Commissioni parlamentari competenti sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri volto a individuare le funzioni amministrative da trasferire ai comuni. Quanto alle norme concernenti la soppressione delle giunte, sia quelle delle province sia quelle delle unioni di comuni, si reputa necessario definire conseguentemente i poteri spettanti al sindaco, al presidente della provincia, nonché ai rispettivi consigli. Si richiama, inoltre, l'attenzione sulla formulazione del comma 4, che non chiarisce quale natura abbia l'atto legislativo del Governo, che dovrebbe sopprimere o accorpare le province. Anche in riferimento ad alcuni aspetti, in merito alle funzioni degli enti, si ribadisce, in conclusione, l'auspicio che, in sede di conversione, vengano adeguatamente considerate le proposte in materia scaturite dall'elaborazione svolta, presso la Commissione affari costituzionali, durante l'esame dei disegni di legge in materia di Carta delle autonomie: anche su quelle proposte è stata raggiunta, dopo una feconda interlocuzione tra i soggetti istituzionali coinvolti, un ampio consenso tra le forze politiche: in particolare, si segnala l'opportunità di prevedere il mantenimento, presso le province, delle funzioni in materia di edilizia scolastica;
- in riferimento all'articolo 18, che istituisce dieci città metropolitane, sopprimendo le relative province, si censura, in primo luogo, la norma che fa coincidere il territorio della città metropolitana con quello della provincia, dal momento che tale soluzione non risponde allo scopo per il quale le città metropolitane sono state previste dalla Costituzione, ovvero ottemperare alle necessità specifiche delle conurbazioni maggiori. In secondo luogo, si segnala criticamente la scelta di eleggere in forma indiretta il consiglio metropolitano, ritenendo preferibile rinviare allo statuto la disciplina per l'elezione del sindaco e del consiglio. In ogni caso, sarebbe opportuno che i membri siano scelti anche fra i consiglieri comunali, oltre che fra i sindaci dei comuni ricompresi nel territorio, in modo da assicurare la rappresentanza anche delle minoranze. Appare improprio, inoltre, che le prerogative di Roma Capitale siano comprese nell'ambito di una città metropolitana che non gode di quei medesimi poteri. Anche in questa ipotesi, si invita a considerare il lavoro svolto dalla Commissione affari costituzionali, in sede di esame dei disegni di legge in materia di Carta delle autonomie.


PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3396

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo a condizione che:
- all'articolo 10, sia approvato l'emendamento 10.3: con particolare riguardo al comma 2, lettera b), relativo all'accorpamento degli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, si evidenzia, in primo luogo, una contraddizione rispetto a quanto disposto dall'articolo 2, comma 10, lettera c), che indica l'esigenza di una rideterminazione della rete periferica su base regionale o interregionale. Si ritiene preferibile, inoltre, ricondurre alle prefetture-uffici territoriali dello Stato tutte le funzioni delle amministrazioni periferiche, salvo quelle dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa, così come previsto in una proposta elaborata in sede di esame, presso la Commissione affari costituzionali, dei disegni di legge in materia di Carta delle autonomie, sulla quale si era determinato un ampio consenso dei Gruppi parlamentari. Al riguardo, è necessario prevedere che le funzioni di rappresentanza unitaria siano assicurate, tra l'altro, mediante la costituzione, presso ogni Prefettura-Ufficio territoriale dello Stato, di un unico ufficio di garanzia dei rapporti tra i cittadini e lo Stato, con le risorse umane e finanziarie già disponibili. Inoltre, appare necessario che le singole funzioni logistiche e strumentali di tutte le amministrazioni statali siano esercitate da un unico ufficio che ne assuma la responsabilità esclusiva e diretta, al fine di conseguire livelli ottimali di efficienza. Infine, si evidenzia l'esigenza che la riorganizzazione degli uffici periferici preceda gli interventi per la riduzione dei dirigenti e del personale, poiché, in caso contrario, essa potrebbe rivelarsi arbitraria, inefficace e non funzionale;
- all'articolo 12, comma 19, ultimo periodo, siano approvati gli identici emendamenti 12.18, 12.19, 12.20 e 12.21: infatti, in riferimento al riordino, alla trasformazione e alla soppressione di enti e organismi pubblici statali, nonché di strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, la norma esclude, in via temporanea, il parere delle commissioni parlamentari, con il proposito di accelerare le procedure di riordino. Allo scopo, potrebbe semmai essere sufficiente abbreviare il termine previsto per i relativi pareri, senza escludere una forma di controllo parlamentare che si è rivelata utile, in più occasioni, per prevenire errori e incongruenze applicative;
- all'articolo 17, sia approvato l'emendamento 17.53. Appare, infatti, necessario assicurare che, all'interno del procedimento di soppressione e accorpamento delle province, in coerenza con l'articolo 133, primo comma, della Costituzione, sia assicurato un adeguato coinvolgimento dei Comuni interessati. Inoltre, sarebbe opportuno escludere il riferimento, contenuto al comma 6, alle funzioni di indirizzo, che non sono mai state riconducibili alle competenze provinciali. Potrebbe, infatti, concretizzarsi il rischio di conflitti istituzionali tra comuni e province, i cui organi sono formati ormai con procedimento indiretto. Appare inoltre opportuno, al comma 7, introdurre il parere delle Commissioni parlamentari competenti sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri volto a individuare le funzioni amministrative da trasferire ai comuni. Quanto alle norme concernenti la soppressione delle giunte, sia quelle delle province sia quelle delle unioni di comuni, si reputa necessario definire conseguentemente i poteri spettanti al sindaco, al presidente della provincia, nonché ai rispettivi consigli. Si richiama, inoltre, l'attenzione sulla formulazione del comma 4, che non chiarisce quale natura abbia l'atto legislativo del Governo, che dovrebbe sopprimere o accorpare le province. Anche in riferimento ad alcuni aspetti, in merito alle funzioni degli enti, si ribadisce l'auspicio che, in sede di conversione, vengano adeguatamente considerate le proposte in materia scaturite dall'elaborazione svolta, presso la Commissione affari costituzionali, durante l'esame dei disegni di legge in materia di Carta delle autonomie: anche su quelle proposte è stata raggiunta, dopo una feconda interlocuzione tra i soggetti istituzionali coinvolti, un ampio consenso tra le forze politiche: in particolare, si segnala l'opportunità di prevedere il mantenimento, presso le province, delle funzioni in materia di edilizia scolastica, formazione professionale, centri per l'impiego, protezione civile e assistenza ai piccoli comuni. In via generale, infine, si segnala l'opportunità di modificare l'attuale disciplina in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei presidenti delle Province alla luce del nuovo assetto dell'istituzione Provincia;
- all'articolo 18, sia approvato l'emendamento 18.26. Appare, infatti, necessario che, in sede di istituzione delle dieci città metropolitane, cui consegue la soppressione delle relative province, sia assicurata una maggiore flessibilità nella definizione del relativo territorio, dal momento che la coincidenza tra territorio della città metropolitana e territorio provinciale non sempre risponde allo scopo per il quale le città metropolitane sono state previste dalla Costituzione, ovvero ottemperare alle necessità specifiche delle conurbazioni maggiori. Si segnala criticamente la scelta di eleggere in forma indiretta il consiglio metropolitano, ritenendo preferibile rinviare allo statuto la disciplina per l'elezione del sindaco e del consiglio. In ogni caso, sarebbe opportuno che i membri siano scelti anche fra i consiglieri comunali, oltre che fra i sindaci dei comuni ricompresi nel territorio, in modo da assicurare la rappresentanza anche delle minoranze. Appare improprio, inoltre, che le prerogative di Roma Capitale siano comprese nell'ambito di una città metropolitana che non gode di quei medesimi poteri. Anche in questa ipotesi, si invita a considerare il lavoro svolto dalla Commissione affari costituzionali, in sede di esame dei disegni di legge in materia di Carta delle autonomie.
Si formulano, inoltre, le seguenti osservazioni:
- l'articolo 2 concerne la riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni: con precipuo riferimento al comma 20, in ordine agli incarichi dirigenziali di prima e seconda fascia, occorre chiarire i termini delle scadenze indicate e i limiti del divieto di rinnovo, in particolare con la precisazione se tale divieto debba riferirsi solo ai titolari di un incarico precedente ovvero a tutti gli incarichi del tipo considerato. Più in generale, con riguardo al sistema di valutazione delle performance dei pubblici dipendenti, si segnalano le esigenze di razionalizzazione e di messa a punto, in considerazione delle difficoltà applicative della normativa vigente, la cui operatività, peraltro, è al momento sospesa. Appare opportuno, in proposito, introdurre criteri volti a valorizzare la valutazione della performance individuale, in collegamento con la performance organizzativa, prevedendo anche meccanismi efficaci atti a premiare il merito individuale e ad assicurare retribuzioni differenziate in relazione ai risultati conseguiti. Si sollecita, inoltre, una razionalizzazione in materia di conferimento degli incarichi di prima e seconda fascia in modo tale da favorire la mobilità anche intercompartimentale, eventualmente adottando misure volte a garantire una professionalità interdisciplinare dei dirigenti, apportando le conseguenti modifiche ai commi 5-bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Inoltre, affinché il processo di riorganizzazione della dirigenza amministrativa non presenti aspetti contraddittori, si sottolinea la necessità che tutte le amministrazioni coinvolte, nelle more della riforma, sospendano ogni attribuzione di incarichi esterni. Infine, si sottolinea la necessità che i tagli di personale ivi previsti operino in relazione a organiche proposte di riorganizzazione delle strutture, le quali dovranno essere opportunamente razionalizzate in funzione delle nuove esigenze. Al riguardo, appare anche necessario prevedere criteri trasparenti correlati alle professionalità necessarie ai nuovi assetti amministrativi al fine di definire, conseguentemente, il personale in esubero destinato alla mobilità. Si sottolinea la necessità di ispirare questi procedimenti alla trasparenza, anche con la pubblicazione, per quanto possibile, di tutti i dati relativi;
- all'articolo 3, si prevede una riduzione dei costi per le locazioni passive esclusivamente a vantaggio delle amministrazioni centrali: appare ragionevole estendere tale beneficio anche agli enti locali che subiscono maggiori sacrifici in termini di trasferimenti di risorse;
- in riferimento all'articolo 4, si segnala, in primo luogo, che, in sede di regolamentazione dei servizi pubblici locali, in riferimento alle concorrenti competenze dello Stato e delle autonomie locali, si dovrebbe tenere conto della recente giurisprudenza della Corte costituzionale, con particolare riguardo alle sentenze n. 199 e n. 200 del 2012. Con particolare riferimento al comma 8, si rileva che lo scioglimento automatico delle società in house è suscettibile di determinare, in alcune ipotesi, un'impropria contrazione dell'offerta di servizi ai cittadini, in particolare nel caso di gestioni economicamente efficienti. Occorre ricordare, in proposito, che il ricorso alle società in house è stato incoraggiato dalle istituzioni comunitarie, quando esse siano capaci di agevolare l'attività delle pubbliche amministrazioni, garantendo tempestività, efficienza e trasparenza, in assenza di scopi di lucro. In particolare, è necessario salvaguardare la sussistenza del Formez PA, che ha caratteristiche peculiari, come associazione di diritto privato riconosciuta con legge dello Stato e partecipata da amministrazioni centrali, regionali e locali. Formez PA, infatti, contribuisce, in misura significativa, al conseguimento degli obiettivi di finanza, attraverso monitoraggi e censimenti di spese specifiche. Essa, oltre a svolgere servizi diretti in favore dei cittadini, opera per garantire l'accelerazione della spesa dei fondi strutturali nelle regioni del Mezzogiorno, a fianco del Dipartimento per la funzione pubblica, di amministrazioni centrali e regionali, assicurando ottime performance di spesa qualificata e di regolamentazione;
- all'articolo 6, comma 19, è confermata in capo al Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'approvazione delle convenzioni di servizio della società Tirrenia di navigazione, la quale riceve sovvenzioni pubbliche per il soddisfacimento di oneri di servizio pubblico. Le convenzioni di servizio determinano le rotte sovvenzionate, le frequenze e la tipologia di trasporti marittimi di persone e merci. Al riguardo, appare opportuno che, in sede di adozione del provvedimento, sia previsto il coinvolgimento, eventualmente mediante intesa, delle Regioni interessate. A tal fine, si auspica l'approvazione dell'emendamento 6.23 o, in via alternativa, dell'emendamento 6.24;
- in relazione all'articolo 11, concernente il riordino delle Scuole pubbliche di formazione, sarebbero auspicabili misure più incisive, eventualmente affidando la formazione dei dirigenti statali a una Scuola unica, salvo il mantenimento delle specializzazioni riferite ai diversi Ministeri;
- in riferimento all'articolo 15, recante disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario e misure di controllo della spesa farmaceutica, si rileva l'esigenza che siano assicurati adeguati presidi di assistenza, al fine di garantire un livello essenziale delle prestazioni omogeneo su tutto il territorio nazionale. In particolare, si segnala che, nel processo di riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri si tenga conto delle peculiarità territoriali dei comuni montani. Inoltre, con riferimento alle misure che riguardano il servizio farmaceutico, si segnala che tali disposizioni, oltre a determinare danni notevoli al relativo comparto occupazionale, possono rendere particolarmente gravoso l'esercizio del diritto fondamentale alla salute, in quanto si rischia di incidere sul sistema di diffusione capillare della distribuzione dei farmaci;
- l'articolo 16 prevede, al comma 3, il coinvolgimento anche delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano nel concorso alla finanza pubblica, secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire secondo il principio del graduale superamento del criterio della spesa storica. Pur condividendo appieno l'opportunità del coinvolgimento delle autonomie speciali nel contenimento della spesa, si rileva che le norme che incidono direttamente sui trasferimenti alle regioni ad autonomia speciale presentano possibili profili di incostituzionalità, come confermato da recente giurisprudenza della Corte costituzionale. Si segnala pertanto l'esigenza, al fine di evitare conflitti istituzionali, di individuare forme di compartecipazione sulla base di apposite intese, così come previsto dagli statuti speciali. Il comma 7 del medesimo articolo prevede una riduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale, del Fondo perequativo per le province e le città metropolitane, nonché i trasferimenti erariali dovuti alle province della Regione Siciliana e della Regione Sardegna per un ammontare di 500 milioni di euro per il 2012 e di 1000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. L'entità del taglio, che peraltro può incidere in maniera rilevante sulla funzionalità dei servizi, appare costituzionalmente compatibile, come confermato da recente giurisprudenza della Corte, solo ove l'intervento statale si limiti a porre obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica nel senso di un transitorio contenimento complessivo della spesa corrente. L'estensione a tempo indeterminato delle misure restrittive fa venire meno una condizione essenziale per la legittimità delle misure, ovvero la temporaneità delle restrizioni;
- in riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 19 e 20, relativi all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, alla fusione di comuni e alla razionalizzazione dell'esercizio delle relative funzioni, si segnala, in via generale, l'esigenza di tenere conto delle peculiarità delle diverse aree del Paese, soprattutto considerando che, nei territori montani, forzosi accorpamenti di funzioni comunali possono paradossalmente ingenerare - in contrasto con le finalità perseguite - un incremento dei costi;
- in ordine all'articolo 22, recante misure di salvaguardia dei lavoratori dall'incremento dei requisiti d'accesso al sistema pensionistico, si segnala che la previsione del limite di ulteriori 55.000 soggetti potrebbe produrre irragionevoli disparità di trattamento tra lavoratori titolari di medesimi requisiti.


http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=16&id=671109


Milano, 24 luglio 2012