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Riunita Commissione Affari Costituzionali per DL 95/12
Esame e rinvio, termine emendamenti il 19/7 alle ore 12

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(3396) Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente VIZZINI(UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI), relatore, rinvia alle considerazioni svolte in sede di esame dei presupposti costituzionali del decreto-legge e si riserva di presentare una proposta di parere al termine del dibattito.

Auspica che il parere possa essere espresso comunque entro il termine per la presentazione di emendamenti, fissato dalla Commissione bilancio, in cui si svolge l'esame in sede referente, alle ore 12 di giovedì 19 luglio.

Il senatore BIANCO (PD) condivide l'auspicio del Presidente. Tuttavia, ove il parere fosse espresso dopo la presentazione degli emendamenti, esso avrebbe comunque la funzione di mettere in rilievo le questioni più controverse sotto il profilo costituzionale, valorizzando alcun specifiche proposte di modifica.

Il senatore PASTORE (PdL) condivide l'opinione del senatore Bianco: il parere della Commissione affari costituzionali potrà rafforzare alcune specifiche proposte, anche dopo la scadenza del termine per la presentazione degli emendamenti.

Si apre la discussione.

Il senatore SARO (PdL) ritiene che le disposizioni che incidono sui trasferimenti alle regioni a statuto speciale, in particolare quelle sulle quote di compartecipazione, siano incostituzionali: la Corte costituzionale ha già censurato norme analoghe, in considerazione del fatto che le norme attuative degli statuti speciali presuppongono una intesa e dunque hanno una forza superiore a quella della legge ordinaria. A suo avviso, è in contrasto con la Costituzione la previsione di un prelievo forzoso nel concorso complessivo alla finanza pubblica, previsto dall'articolo 16.

Auspica che la proposta di parere sottolinei l'esigenza di individuare metodologie di compartecipazione sulla base di intese, in modo da evitare un conflitto istituzionale.

Il senatore VITALI (PD) dà atto al Governo di aver tenuto conto dell'esame svolto dalla Commissione affari costituzionali sui disegni di legge in materia di Carta delle autonomie (nn. 2259 e connessi), anche se vi è il rammarico di non aver ancora portato a termine quella riforma organica dell'ordinamento degli enti locali. Sottolinea, tuttavia, l'opportunità di recepire nella legge di conversione le proposte scaturite dall'elaborazione già svolta e sulla quale si era determinato un ampio consenso dei Gruppi parlamentari.

Anzitutto, nota che l'articolo 10, comma 2, lettera b), in materia di accorpamento degli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, oltre a contraddire quanto disposto con il precedente articolo 2, comma 10, lettera c), che indica l'esigenza di una rideterminazione della rete periferica su base regionale o interregionale, prospetta una soluzione più arretrata rispetto a quella individuata dall'emendamento 15.1000, dei relatori, al disegno di legge n. 2259. Quella proposta, al comma 4, lettera d), riconduce alle prefetture-uffici territoriali del Governo tutte le funzioni delle amministrazioni periferiche dello Stato, salvo quelle dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa. Tale soluzione, a suo avviso, è preferibile.

Ricorda anche l'emendamento 18.0.1000 al disegno di legge n. 2259, sempre dei relatori, che proponeva norme per la soppressione di enti intermedi e strumentali con criteri più prudenti, prevedendo che lo Stato e le Regioni riallocano le funzioni degli enti soppressi agli stessi enti locali, secondo i princípi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

Per quanto riguarda l'articolo 17 del decreto-legge, in materia di soppressione e razionalizzazione delle province, il Governo ha individuato una soluzione che si basa su una interpretazione particolare dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, a norma del quale il mutamento delle circoscrizioni provinciali è stabilito con legge della Repubblica su iniziativa dei Comuni e sentita la Regione. In sede di esame dei disegni di legge nn. 2259 e connessi era stata ipotizzata una integrazione di quella disposizione costituzionale che ponesse la legge al riparo da eventuali ricorsi alla Corte costituzionale. In ogni caso, l'emendamento 3.1000, a suo tempo presentato dai relatori al disegno di legge n. 2259, risulta più ricco e puntuale rispetto alla formulazione dell'articolo 17 del decreto-legge. Analoghe considerazioni valgono per l'emendamento 4.1000 al disegno di legge n. 2259, che definisce in modo più preciso le funzioni delle città metropolitane rispetto alla disposizione di cui all'articolo 18, comma 7, del decreto-legge. Si dovrebbe considerare anche l'emendamento 4.0.1000 al disegno di legge n. 2259, che rinvia allo statuto la disciplina per l'elezione del sindaco e del consiglio della Città metropolitana, mentre l'articolo 18 prevede un consiglio metropolitano eletto in forma indiretta; inoltre, ritiene preferibile che i membri siano scelti anche fra i consiglieri comunali, oltre che fra i sindaci dei comuni ricompresi nel territorio, in modo da assicurare la rappresentanza delle minoranze, e auspica un ampliamento di quei consigli in modo da garantire una maggiore partecipazione.

Infine, con riferimento all'articolo 19, che regola le modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali, apprezza che il Governo abbia recepito il frutto del lavoro svolto dalla Commissione.

Il senatore PASTORE (PdL) nota che all'articolo 12, comma 19, ultimo periodo, con riguardo alla soppressione di enti e società, è stato escluso, in via temporanea, il parere delle Commissioni parlamentari, con il proposito di semplificare le procedure di riordino: sarebbe stato sufficiente indicare termini abbreviati per l'espressione dei pareri.

Per quanto riguarda l'articolo 10, condivide le osservazioni del senatore Vitali: l'esame del disegno di legge n. 2259 aveva portato a una soluzione più avanzata di accorpamento degli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato.

La procedura indicata dal Governo per la razionalizzazione delle province, tenuto conto del vincolo previsto dall'articolo 133, primo comma, della Costituzione, costituisce, a suo avviso, una forzatura rischiosa, se non si interviene con una modifica della disposizione costituzionale. In proposito, ritiene opportuna una maggiore flessibilità: l'ambito territoriale e il numero degli abitanti dovrebbero essere considerati "prevalentemente" e non in modo assoluto. Inoltre, è opportuno escludere il riferimento alle funzioni di indirizzo delle province (citate all'articolo 17, comma 6) che non sono mai state nella loro competenza: vi è il rischio di conflitti istituzionali tra i comuni e le province, i cui organi sono formati con procedura indiretta; inoltre, dato il numero limitato di consiglieri, le assemblee non saranno adeguatamente rappresentative dei territori della circoscrizione. Infine, nota che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che individua le funzioni amministrative da trasferire ai comuni, ai sensi dell'articolo 17, comma 7, sarà emanato senza l'obbligo di acquisire un parere, sia pure non vincolante, delle Commissioni parlamentari.

Per quanto concerne la soppressione delle giunte, sia quelle delle province sia quelle delle unioni di comuni, è opportuno definire se i relativi poteri spetteranno al sindaco e al presidente della provincia ovvero ai rispettivi consigli.

Con riferimento alle Città metropolitane, la coincidenza con il territorio provinciale a suo parere determinerà numerose contraddizioni. Inoltre, ritiene improprio che le prerogative di Roma Capitale siano comprese nell'ambito di una Città metropolitana che non gode di quegli stessi poteri. Infine, non è previsto quali funzione della Regione siano riconducibili alla città metropolitana.

Per quanto riguarda le unioni fra comuni minori, ritiene che le prescrizioni sulla tenuta dei bilanci debbano essere considerate integrative di quelle già previste per le unioni di comuni. In ogni caso, per le unioni più piccole dovrebbe essere escluso il ricorso previo alle convenzioni che preludono all'unione di comuni, quando non vi siano significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione.

La senatrice INCOSTANTE (PD) si rammarica che la Commissione non abbia portato a compimento l'elaborazione della Carta delle autonomie, anche per gli ostacoli determinati dai ritardi con cui il Governo ha fornito il suo parere. In riferimento al riordino degli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, osserva che la riorganizzazione dovrebbe precedere gli interventi per la riduzione dei dirigenti e del personale, che altrimenti potrebbe rivelarsi arbitraria, inefficace e non funzionale.

Inoltre, al fine di evitare un contenzioso che si tradurrebbe in aggravi di spesa, si dovrebbe riformulare l'articolo 2, comma 20, prevedendo una scadenza omogenea per gli incarichi dirigenziali che cessano in attuazione del taglio operato sulle dotazioni organiche della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ritiene opportuno prevedere che le amministrazioni rappresentino le loro specifiche esigenze, anche se è condivisibile la procedura centralizzata prevista dal decreto-legge.

Il senatore PARDI (IdV) osserva che il provvedimento prevede riduzioni di spesa lineari, in particolare nel settore della sanità e degli enti locali, e non realizza l'auspicata revisione strutturale della spesa. Inoltre, non si provvede alla necessaria riduzione dell'imposizione sul lavoro e sulle imprese, mentre l'aumento dell'IVA - che non viene escluso ma solo rinviato - determinerà ulteriori effetti depressivi sulla domanda.

In particolare, la riduzione del personale della pubblica amministrazione dovrà essere verificata, in quanto i tagli operano solo sulle piante organiche e non sul numero effettivo dei dipendenti. Il taglio ai trasferimenti agli enti territoriali determina un ulteriore impoverimento delle amministrazioni locali e prelude a un inasprimento della pressione fiscale. Anche la soppressione delle società di proprietà delle amministrazioni locali potrebbe avere conseguenze onerose, dato che si dovrà ricollocare il personale.

Con riferimento all'istituzione delle città metropolitane, sottolinea che si tratta di un ambito che, a differenza dei comuni, delle province e delle regioni, non ha una valenza istituzionale astratta ma identifica un agglomerato urbanistico concreto. In considerazione di ciò, si dovrebbe riconsiderare l'elenco individuato dal Governo.

Il senatore BIANCO (PD) ritiene che le disposizioni ordinamentali introdotte dal Governo nel decreto-legge siano emblematiche del fallimento della legislatura, che non è riuscita a realizzare alcune riforma di settore ed è stata impegnata soprattutto nell'esame di disegni di legge di conversione di decreti-legge.

Si tratta ora di limitare le conseguenze negative di tale condizione del Parlamento. In particolare, egli propone di concentrare il parere della Commissione affari costituzionali sulle questioni condivise in forma unanime. Rientra tra queste, a suo avviso, la contestazione della norma che fa coincidere il territorio della città metropolitana con quello della provincia: infatti, ciò non risponde allo scopo per il quale le città metropolitane sono previste dalla Costituzione, di dare risposta alle necessità specifiche delle conurbazioni maggiori.

Per quanto riguarda le funzioni fondamentali dei comuni, è opportuno recepire le proposte elaborate in Commissione affari costituzionali, in sede di esame dei disegni di legge in materia di Carta delle autonomie, su cui, tra l'altro, era stata preannunciata la disponibilità a un parere favorevole della Commissione bilancio. Analogamente, è opportuno recepire gli emendamenti sull'accorpamento degli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato. Infine, si deve assicurare che le riforme ordinamentali attuative di disposizioni costituzionali siano vincolanti anche per le regioni a statuto speciale, salvo il rispetto della loro autonomia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.


Milano, 17 luglio 2012